Come avevamo segnalato da tempo, le spiagge su Via Terracina, dopo Torre Olevola sono in totale stato di abbandono e quindi cannibalizzate su vari fronti.
Da inizio estate diversi residence che da sempre sono stati l’unica via di accesso alla spiaggia pubblica hanno chiuso in maniera parziale/totale l’accesso al mare.
Iniziamo a segnalare questo residence situato su via Terracina, che da oltre 40 anni ha sempre consentito l’accesso ai cittadini per recarsi in spiaggia libera in qualsiasi ora del giorno e della notte. Si tratta di uno dei pochi rimasto finora sempre accessibile. Quindi un accesso fondamentale per la zona.
A seguito di una di una ordinanza comunale, la n. 14 del 10.05.2021, successivamente modificata con sentenza del Tar nella 27 del 14.07.2021, il Condominio ha chiuso l’accesso indistintamente a tutte le persone dalle ore 21:00 alle ore 08:00 del giorno successivo.
Tale giustificazione a nostro avviso, sembra più un pretesto per assicurarsi una chiusura definitiva del passaggio. Ma soprattutto cercare di far valere un diritto finora mai esercitato.
Paradossalmente l’ordinanza utilizzata rettificata dal Comune N. 27 del 14-07-2021 recita: i cani possono essere condotti in mare e pertanto sarà consentito il bagno esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le ore 09:00 del giorno successivo, ma ciò non può avvenire perché il cancello è chiuso.
Altra cosa grave è che ci sia una barriera architettonica (paletto) che non consente l’ingresso ai disabili provvisti di ausili mobili, carrozzina ecc.. .
Approfondiremo in merito al titolo di proprietà della strada, ma qualora fosse anche privata è valida la più volte menzionata (vedi vicenda sentiero “da Moravia” sentenza del Consiglio di Stato che con la sentenza della Sez. IV 10 gennaio 1997, n. 29 si è così espresso:
“Le strade vicinali sono utilizzabili non solo dai proprietari confinanti, ma anche dalla collettività e, per essa, dal comune che la rappresenta. Pertanto è legittimo il provvedimento con cui il comune esercita il potere di autotutela possessoria ex art. 378, legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F e artt. 15 e 17 decreto legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, ordinando la rimozione delle opere che impediscono il transito attraverso una strada vicinale.”
“L’ordine di apertura al pubblico transito di una strada vicinale è legittimo anche se la strada non sia iscritta nell’elenco di quelle vicinali, poiché tale iscrizione ha funzione non costitutiva, ma meramente dichiarativa”.
Ovvero:
L’ USO PUBBLICO SI SOSTANZIA IN UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO A FAVORE DI TUTTI I CITTADINI IN QUANTO SERVE A COLLEGARE UN LUOGO PUBBLICO AD UN’ALTRO LUOGO PUBBLICO.
Segnaleremo la cosa al Comune di SFC, ma i cittadini devo farsi valere.

 

 

Il Fortino