Spett.
Sindaco del Comune di Sabaudia – sede
Oggetto: Chiusura del sentiero” da Moravia”. Sintesi degli eventi e ulteriori contributi per la soluzione del problema.
Il sottoscritto Giulio Schisani, CF. SCHGLI55D23F839B ,tel.3358174371, nato a Napoli il 23/04/1955 e residente in Viale di Villa Pamphili 89, 00152 , Roma, Pec: giulio.schisani@pec.it,; in qualità di legale rappresentante dell’associazione ”Il Fortino” costituita in San Felice Circeo (atto notaio Mazzarella del 3 ottobre 1987, Rep.n.67135,Racc.n.9646) Codice Fiscale n.91013210595 attribuito il 10/10/1987. (indirizzo PEC al quale inviare eventuali comunicazioni associazioneilfortino@pec.it),
Ringraziandola della disponibilità le anticipo un documento che fu già inviato a maggio dello scorso anno all’allora Sindaco.
Premesso che
- La nostra Associazione da statuto opera per la seguente finalità: l’Associazione – apartitica e senza scopo di lucro – intende operare per la salvaguardia, la protezione e l’uso ottimale del patrimonio naturale, paesaggistico, culturale, architettonico e archeologico del Circeo.
- Ad inizio anno abbiamo ricevuto la segnalazione di cittadini ed abbiamo verificato che sulla strada lungomare di Sabaudia (Torre Paola), un sentiero che consentiva l’ accesso al mare, è stato inglobato nella proprietà confinante.
- Il sentiero, era stato realizzato ai tempi delle lottizzazioni degli anni ’60 sul lungomare tra due proprietà per permettere l’accesso al mare e da sempre era stato utilizzato in modo pubblico, DA MOLTI CONOSCIUTO COME “DA MORAVIA” ex civico 156 e sempre fruibile dalla popolazione e dai bagnanti,
- È conosciuto come “Da Moravia”, che nel tardo pomeriggio era solito fermarsi in riva al mare, portando con sé una sedia e il cane.
- il sentiero al mare non è più accessibile. È stato chiuso il cancello, che da sempre tutti ricordano essere aperto, inoltre sono state eseguite modifiche alla recinzione della proprietà privata senza esporre alcun cartello di segnalazione indicante gli estremi dell’ autorizzazione e i relativi attori.
- In data 08/01/2021 la nostra associazione ha inviato alle autorità competenti un esposto prot. 05/2021.
A cui abbiamo evidenziato che la discesa in oggetto è stata per oltre 60 anni considerata di pubblico transito, quindi di “uso pubblico”.
Esponendo
La discesa in oggetto da accesso dalla strada pubblica ad un lungo tratto di spiaggia pubblico anch’esso, per cui è evidente la gravita della situazione ai fini della fruibilità totale di tutto il lungomare oltre che per l’ accessibilità della spiaggia in caso di emergenza.
Anche se ricade in una proprietà, è stata per oltre 60 anni considerata di pubblico transito, quindi di “uso pubblico”.
La discesa in oggetto si caratterizza per la sua utilità pubblica, essendo, per definizione, destinato al transito anche occasionale di persone. Volto alla realizzazione di un apprezzabile interesse generale di conoscenza paesaggistica, di esplorazione dei luoghi od anche solo finalizzato a consentire la fruibilità di un luogo.
L’ uso pubblico si sostanzia in una servitù di passaggio a favore di tutti i cittadini in quanto serve a collegare un luogo pubblico (la strada) ad un altro luogo pubblico (l’ arenile).
Il sentiero “da Moravia”, oltre a garantire l’accesso pubblico alla spiaggia, è stato inoltre da sempre privilegiato dai cittadini anziani, che hanno potuto percorrerlo grazie alla presenza di gradini estesi a tutto il sentiero, unici presenti tra tutti i locali accessi.
Tale caratteristica ha anche più volte agevolato il passaggio verso l’arenile dei servizi di pronto soccorso con barella e attrezzatura medica, rispetto ad altri accessi pubblici presenti sul lungomare dotati invece di pedane di legno (spesso danneggiate) limitate solamente a parte delle dune (con conseguente arrivo alla spiaggia più lento e difficoltoso).
È stata inoltre rimossa, da circa due anni, la piazzola di sosta dei mezzi di soccorso (autoambulanze) di fronte al suddetto accesso; questa circostanza non fa che rendere più difficoltosa l’azione dei mezzi di soccorso in periodo di alta stagione, quando tutti i parcheggi sono pieni.
La discesa in oggetto è inoltre essenziale per la fruibilità di un esteso tratto del lungomare in oggetto e la sua chiusura , oltre a danneggiare i turisti occasionali e stagionali rischia di danneggiare in generale l’economia di Sabaudia.
Ma su quel sentiero la sentenza non fu applicata per tuti questi anni.
Tutto ciò premesso abbiamo richiesto
di avviare gli opportuni controlli per la verifica di eventuali situazioni non legittime e adottare gli eventuali provvedimenti conseguenziali.
Un particolare appello è stato rivolto al sindaco di Sabaudia, affinché, con i mezzi che riterrà più idonei, si riattivi il sentiero al mare , ripristinando un diritto ormai non più alienabile, nell’interesse del bene comune e della Città di Sabaudia.
Abbiamo inoltre ribadito che Al di là del corso che faranno gli esposti, ed eventuali altri ricorsi legali, in una zona tutelata come quella del parco del Circeo, la soluzione dovrebbe essere prima di tutto politica.
Indipendentemente dagli esiti del sopralluogo e dalle indagini in merito a questioni di natura urbanistica o altro, sia opportuno una presa di posizione del Comune di Sabaudia che a nostro avviso dovrebbe “ribadire” l’uso pubblico del sentiero.
Questo potrebbe avverarsi SEMPLICEMENTE con una classificazione dello stradello in “uso pubblico”. oppure individuare altro strumento idoneo.
Si segnalano a tale proposito alcune importanti decisioni.
Il Consiglio di Stato con la sentenza della Sez. IV 10 gennaio 1997, n. 29 si è così espresso:
“Le strade vicinali sono utilizzabili non solo dai proprietari confinanti, ma anche dalla collettività e, per essa, dal comune che la rappresenta. Pertanto è legittimo il provvedimento con cui il comune esercita il potere di autotutela possessoria ex art. 378, legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F e artt. 15 e 17 decreto legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, ordinando la rimozione delle opere che impediscono il transito attraverso una strada vicinale.”
“L’ordine di apertura al pubblico transito di una strada vicinale è legittimo anche se la strada non sia iscritta nell’elenco di quelle vicinali, poiché tale iscrizione ha funzione non costitutiva, ma meramente dichiarativa”.
Si evidenzia inoltre che il Regolamento della Regione Lazio del 12 Agosto 2016 n. 19 BUR 16 Agosto 2016 n. 65 che Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ,prevede :
Art. 13 (Varchi di accesso all’arenile)
I comuni prevedono di norma varchi di accesso all’arenile nella misura di uno ogni 300 mt di costa. laddove nel raggio di 300 mt non siano presenti spiagge libere o spiagge libere con servizi che possano assolvere alla suddetta funzione è obbligatoria la realizzazione di un varco, anche nelle more dell’approvazione del pua comunale.
sviluppi
Questo evento ha generato svariate reazioni tra cui diversi articoli sulla stampa nazionale tra cui riportiamo :
- https://roma.repubblica.it/cronaca/2021/01/11/news/sabaudia_chiuso_l_accesso_alla_spiaggia_che_usava_alberto_moravia-282103742/?fbclid=IwAR1Kd8NJqsoeJfPosb1fr5mhIasnIxTxRVuo_l8GCjjGYu-49r-mfwtogZc
- https://www.adnkronos.com/sabaudia-centinaia-di-firme-per-riaprire-il-sentiero-di-moravia_bDp5UcRgTJCfprMGiJHss?refresh_ce
- un articolo del Corriere della sera sulla cronaca nazionale (in calce) e svariati articoli di cronaca locale.
- mozione congiunta indirizzata al Presidente Nicola Zingaretti sono Gaia Pernarella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ed Enrico Forte, consigliere regionale del Partito Democratico: “La Regione avvii urgentemente tutte le opportune azioni al fine di riaprire il passaggio pedonale conosciuto come sentiero “Da Moravia” a Sabaudia, chiuso da privati alla fine dello scorso anno“.
https://latinatu.it/sentiero-da-moravia-chiuso-forte-presenta-interrogazione-in-regione/
- Il giorno 05./05/2021 la scrittrice Dacia Maraini si è pronunciato con parole eloquenti : “quando si chiude qualcosa che era nella diponibilità di tutti si fa una censura, qualcosa di grave. Io penso che bisognerebbe ripensarci e chiedere ai privati di lasciare libere le discese, perché il mare è di tutti”.
- Su charge.org https://www.change.org/p/sindaco-di-sabaudia-lt-riapriamo-il-sentiero-di-moravia-al-circeo è stata lanciata una petizione al livello nazionale per chiedere il sostegno della cittadinanza, non solo di Sabaudia, per tentare di riaprire il passaggio. La petizione è frutto di una iniziativa di cittadinanza attiva di un gruppo di cittadini, a cui la nostra associazione sta dando supporto in termini di comunicazione e diffusione. Alla data odierna sono state raggiunte 1800 firme.
La nostra associazione il 13/03/2021 ha inoltrato formale richiesta di accesso agli atti a cui ha fatto seguito la comunicazione del Comune di Sabaudia (02/04/2021) che ci ha informato che erano ancora in corso indagini.
Abbiamo quindi ritenuto opportuno integrare il nostro esposto con una integrazione contenente informazioni di “fonti aperte” (08/04/2021).
Tutto ciò premesso
Ritenendo di fare cosa utile all’amministrazione Comunale di Sabaudia e a tutta la collettività interessata al problema, abbia approfondito la questione con i nostri legali e quindi , in aggiunta agli strumenti già indicati in sede di esposto e dopo, ci permettiamo di fornire l’indicazione di questo ulteriore strumento per risolvere la questione.
Riteniamo che il Sindaco di Sabaudia potrebbe emettere una ordinanza sindacale, per la riapertura e ripristino del sentiero di discesa al mare.
L’art.54 dell’attuale TUEL Testo Unico Enti Locali consente al Sindaco di poter operare una remissione nel possesso a favore della collettività tramite ordinanza. Così come stabilito da numerose sentenze del TAR non è necessario che vi sia un provvedimento amministrativo precedente alla chiusura della strada privata che la qualifichi ad uso pubblico. Appare sufficiente che vi sia una servitù di uso pubblico di fatto, vale a dire che da tempo immemorabile una moltitudine indeterminata abbia utilizzato il passaggio pedonale (come nel caso della discesa Moravia).È del tutto irrilevante, dunque, che il condominio risulti – dagli atti dei pubblici registri – il titolare della via e che provveda alla sua manutenzione a proprie spese.
Per l’esercizio di tale potere è necessario secondo la giurisprudenza che ricorrano quindi i seguenti elementi atti a qualificare una strada privata quale strada privata ad uso pubblico:
- il passaggio sia esercitato da tempo immemorabile;
- intrinseca idoneità del bene a garantire un interesse pubblico;
- l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone per soddisfare un interesse pubblico generale.
Esistono innumerevoli pronunce in merito a casi simili nei quali è stato applicato tale principio di diritto; ne menzioniamo una:
Tar Lazio, sez. Latina, sent. n. 128/2018.
Consiglio di Stato sez. VI 20 giugno 2016 n. 2708.
Sempre nel merito secondo una recente sentenza del Tar Regione Sicilia, tali ordinanze sindacali andrebbero impugnate dal privato di fronte al giudice ordinario e non al giudice amministrativo”
La sez. I del T.A.R. Sicilia, Palermo con la sentenza 21 settembre 202o, n. 1868, limita i poteri sindacali su un bene privato, rinviando la controversia al giudice ordinario non avendo l’Amministrazione poteri autoritativi su sedimi non a uso pubblico.”
Tale sentenza cita pregressa giurisprudenza amministrativa:
Il Tribunale conclude dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario presso il quale il processo può essere riproposto, spettando a questi «la giurisdizione sull’azione promossa dal privato nei confronti di una P.A. per negare che il proprio fondo sia gravato da servitù di pubblico transito siccome vantato in un provvedimento della stessa P.A, trattandosi di questione riguardante l’accertamento dell’esistenza ed estensione di diritti soggettivi, appartenenti sia ad un soggetto privato che all’Amministrazione, e contestandosi in radice il potere della medesima Amministrazione di classificazione delle strade ad uso pubblico»[8].
[1] Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2015, n. 2196; sez. VI, 26 aprile 2018, nn. 2519 e 2520.
[2] Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 5.
[3] Cfr. Con. Stato, sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4791 e 16 febbraio 2017, n. 713.
[4] Cons. Stato, sez. II, 12 maggio 2020, n. 2992.
[5] T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 17 marzo 2020, n. 3316.
[6] Cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 14 febbraio 2017, n. 151.
[7] Cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 7 maggio 2015, n. 279 e 19 maggio 2003, n. 1926.
[8] Cfr. Cass. Civ., sez. unite, Ordinanze 17 marzo 2010, n. 6406 e 27 gennaio 2010, n. 1624.
Con questo contributo ci auguriamo di aver messo in evidenza che la soluzione del problema potrebbe essere abbastanza semplice e consentire la restituzione in tempi brevi del sentiero all’ uso pubblico; pertanto restiamo in attesa di un suo riscontro in merito.
San Felice Circeo 20/07/2022
Associazione ”Il Fortino”
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