La vicenda la conoscono tutti, il comune di Sabaudia si era costituito contro i ricorsi dei proprietari delle discese definite “ da Moravia” e “Mimun”.

Il TAR si è pronunciato.

Il sentiero “da Moravia” resterà aperto , quello “Mimun” NO.

In maniera incomprensibile due situazioni giuridicamente simili sono state  trattane in maniera diversa.

Avremo modo di approfondire e commentare, ma ora non possiamo non gioire per la sentenza su “Moravia”.

Ringraziamo tutti coloro che hanno lottato e creduto per ribadire questo diritti, promotori e firmatari della Petizione, i nostri soci e simpatizzanti che ci hanno sorretto, ma soprattutto il Sindaco Mosca che ha avuto il coraggi di privilegiare i diritti della collettività a quelli dei soliti “signorotti”.

Non era un atto dovuto, quindi si è trattato di una scelta politica lungimirante a difesa dei cittadini e della Citta di Sabaudia, in quanto la chiusura di quello storico sentiero avrebbe determinato  un impoverimento delle  attrattive turistiche di Sabaudia e quindi un danno all’economia.

In allegato le sentenza su Moravia viene menzionata la nostra Associazione.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 511 del 2022, proposto da Oprafin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Latina, XXXXXXXXX

contro

Comune di Sabaudia, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato XXXXXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l’intervento di  ad adiuvandum: XXXXXXXXX rappresentato e difeso dall’avvocato XXXXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

  1. della “Ordinanza Sindacale per la riapertura del varco di accesso al pubblico arenile denominato “Da Moravia” sito su strada Lungomare Pontino civ. ex 156 E, in Catasto al Foglio 122 Particella 70”, recante “Ordinanza n. 19 Data Registrazione 2/08/2022”, emessa in pari data e notificata il 13.08.2022;
  2. nonché, di ogni atto e provvedimento preliminare, presunto, connesso, precedente e presupposto ovvero correlato a quelli impugnati, benché non comunicati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sabaudia e del Ministerodell’Interno;

Visto, l’intervento ad adiuvandum del sXXXXXXXXXXX;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. RXXXXXXXXXX e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  • Con ricorso notificato l’8 settembre 2022 e depositato il successivo giorno 9 la Oprafin s.r.l., proprietaria dal 26.02.2020 del fabbricato, sito in Sabaudia, Strada Lungomare Pontino n. 14074 (già n. 158), con annesso giardino di pertinenza esclusiva, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il Sindaco di Sabaudia ha ordinato che fino al 30 settembre 2022, termine della stagione balneare, il Passaggio individuato al civico ex 156 della Strada Lungomare Pontino distinto in Catasto al Foglio 122 Particella 70, sia aperto al pubblico e reso libero per il transito delle persone per il raggiungimento del pubblico demanio marittimo e per garantire interventi di sicurezza pubblica e di pronto soccorso, precisando che tale apertura sia garantita per le successive stagioni balneari.
  • A sostegno del gravame, la ricorrente, sostenendo che tale accesso sia sempre stato chiuso e dotato di chiavi nella disponibilità della società proprietaria e dei soli soggetti esercenti servitù di passaggio pedonale, debitamente concessa con atto pubblico trascritto in tempi non sospetti, e contestando quindi la esistenza di una servitù di passaggio pubblica, deduce le seguenti censure di violazione di legge (artt. 50 e 54 e 107 T.U.E.L. (D.lgs. n. 267/2000; artt. 42 e 97 Cost.; artt. 825, 832 e 834 c.c.; art. 1027 e segg. c.c.; art. 112 c.p.a.; D.L. n. 400/1993, conv. in L. 94/1993 e modificato dalla Legge Finanziaria 2007; Regolamento Regione Lazio n. 19/2016) ed eccesso di potere:
  1. La scelta di costituire una servitù pubblica di passaggio sull’area privata della ricorrente è stata effettuata:
  • con lo straordinario strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, emessa, in materia sottratta alla disciplina degli artt. 50 e 54 TUEL ed omettendo di individuare ed allegare i presupposti dell’urgenza, dell’improcrastinabilità dell’operato della p.a. e dell’imminente pericolosità non fronteggiabile con la procedura ordinaria;
  • in spregio alle norme poste a tutela del diritto partecipativo di cui alla Legge n.41/1990;
  • nella espressa compressione del diritto di proprietà privata, a fronte di un interesse pubblico generale insussistente e, comunque, non prevalente sul diritto soggettivo della ricorrente; con il richiamo alla esigenza di dare “immediata esecutività” a sentenze del Tar (n. 33/2022 e n. 648/2022), che non hanno alcuna attinenza, né in termini oggettivi né in termini soggettivi, al caso di specie.
  1. II) L’ordinanza in disamina, inoltre, è priva di una adeguata istruttoria e di una idonea motivazione.

Il richiamato Verbale n. 49/1959 individua altri accessi, diversi da quello della Oprafin, e, comunque, per la sua eccessiva datazione, non può ritenersi attuale quanto ad efficacia ed operatività.

La ricognizione operata in loco il 18.07.2022 si limita solo ad individuare l’accesso, accertando la sua incontestabile natura privata.

La sussistenza di un diritto di pubblico transito sulla proprietà Oprafin è solo meramente affermata ma non adeguatamente allegata, non potendola desumere da ipotetiche e non documentate “… immagini di repertorio consultabili sugli strumenti cartografici disponibili su web …”.

L’accertamento giurisdizionale dell’effettiva esistenza della servitù di pubblico passaggio compete all’autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di materia di diritto  soggettivo e non di interesse legittimo.

Inoltre, manca un titolo negoziale di costituzione della servitù pubblica, la cui esistenza non si può desumere dalla esistenza della servitù privata a favore dei frontisti.

  • Con atti depositati il 10 e l’11 ottobre 2022, si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, il Ministero dell’Interno e il Comune di Sabaudia quest’ultimo deducendo l’infondatezza del ricorso.
  • Con atto notificato l’8 febbraio 2023 e depositato il successivo giorno 10, è intervenuto ad adiuvandum il sig. Alberto Misiani.
  • 5)Alla pubblica udienza del 22 marzo 2023, la causa è stata riservata per la decisione.
  • Il ricorso è infondato.
  • Con riguardo al contestato utilizzo dell’ordinanza contingibile e urgente, ritiene il Collegio che in realtà, nel caso di specie, il ricorso a tale strumento è giustificato con la necessità di assicurare immediatamente, senza attendere i tempi del procedimento ordinario, la fruizione del passaggio, chiuso illegittimamente, da parte della collettività nel pieno della stagione balneare.

La contingenza temporale è rispettata perché l’ordinanza espressamente indica il 20.9.2022 come termine di efficacia.

E’ indicata anche la necessità di assicurare il pubblico e libero transito per garantire la pubblica sicurezza e la possibilità di intervento da parte degli Organi di pronto soccorso.

Sul tema, la giurisprudenza ha affermato che “La sottrazione alla proprietà pubblica e, comunque, all’uso pubblico di una strada destinata al transito e al parcheggio costituisce sicuramente un evento imprevedibile ed eccezionale in relazione al quale sussiste l’attuale urgenza di provvedere a tutela degli interessi super individuali previsti dalla norma e, precisamente, della vivibilità urbana con ordinanze ex art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000” (T.A.R. Roma, sez. II,0/03/2022, n. 2502).

Come correttamente spiegato dal Comune nella propria memoria difensiva, nel caso di specie la situazione di pericolo, sorta in epoca precedente e coincidente con tute le stagioni balneari, è stata affrontata con provvedimento urgente e contingibile inquanto legata ad emergenze di ordine pubblico, e sanitarie.

Anche sotto il profilo della tutela ambientale e paesaggistica, i varchi di passaggio individuati, tutelati e manutenuti dall’Ente territoriale evitano che la moltitudine di persone eserciti il predetto diritto di passaggio deturpando altre zone protette di macchia mediterranea non destinate al passaggio.

  • Particolare rilevanza assume tra le succitate esigenze quella di assicurare l’assistenza sanitaria di emergenza.

E’ di tutta evidenza che più varchi sono presenti lungo il tratto di costa in argomento maggiori sono le possibilità di assicurare interventi di soccorso tempestivi, consentendo al personale medico (che ovviamente deve accedere a piedi sulla spiaggia) di transitare per il varco più prossimo alla situazione di emergenza.

Il tempo di percorrenza di poche decine di metri sulla spiaggia a piedi con una barella possono fare la differenza ad esempio in un caso di infarto.

Ed è noto, anche al Collegio, per esperienza diretta, che sotto tale profilo i varchi presenti nel tratto di costa da Via Principe di Piemonte a Torre Paola soprattutto nelle zone delle ville sono gravemente insufficienti.

  • Inoltre, ritiene il Collegio che la disposizione che fa riferimento agli anni a seguire va interpretata come una indicazione agli uffici competenti perché provvedano con lo strumento ordinario a disciplinare in via definitiva l’accesso, ovviamente senza limiti temporali, posto che non è ipotizzabile la limitazione temporale del diritto della collettività di fruire del passaggio.
  • Va detto poi che “la natura di atto doveroso e vincolato ravvisabile nel contenuto dell’ordinanza contingibile e urgente, fa sì che la stessa non debba essere preceduta da avviso di avvio del relativo procedimento, atteso che l’eventuale partecipazione è insuscettibile di mutarne il contenuto” (Consiglio di Stato, sez. II, 014/01/2021, n. 94).
  • Con riguardo alla contestata compressione del diritto di proprietà, costituisce fatto notorio e acclarato, documentato anche dagli organi di informazione, che la libera fruizione del sentiero in argomento è stata prevista e voluta sin dagli anni ’70 dagli allora proprietari della villa e del sentiero Alberto Moravia e Pierpaolo Pasolini.

“Il sentiero di Moravia, così è stato ribattezzato dai promotori della petizione, che lo stesso scrittore ha sempre voluto restasse aperto e che è rimasto tale fino a quando i suoi eredi hanno venduto la villa, passata di mano a due società fino all’ultima che, nei mesi scorsi, ha avviato una serie di lavori inglobando parte del sentiero tra le dune e chiudendo di fatto l’accesso alla spiaggia utilizzato da molti turisti anche per la spettacolare posizione a due passi da Torre Paola e dal promontorio del Circeo.

A sollevare il caso l’associazione «Il Fortino del Circeo» di cui Moravia era socio onorario e i cui iscritti ricordano ancora le parole dell’intellettuale «che – ricorda Giulio Schisani – ha sempre detto in più e più occasioni che quel sentiero doveva restare aperto a disposizione di tutti» (articolo pubblicato sul Corriere della Sera il 5.5.2021);

Lo scrittore negli anni sessanta lo aveva lasciato aperto a tutti i cittadini per raggiungere la spiaggia libera, i nuovi proprietari lo hanno chiuso. Moravia aveva voluto tenerlo aperto a tutti i cittadini, ma ora il passaggio che dagli anni sessanta è stato usato da migliaia di persone per raggiungere la spiaggia di Sabaudia è stato chiuso dai nuovi proprietari della villa che appartenne allo scrittore. Sfiora ormai le 900 firme ed è in crescita costante la petizione su change.org per riaprire “il sentiero di Moravia” e l’associazione locale “Il Fortino” ha presentato esposti a tutte le autorità competenti a gennaio. La polizia municipale ha aperto una indagine, ma ancora non è accaduto nulla. La speranza è che il sindaco di Sabaudia proclami il sentiero di pubblica utilità, anche in vista della stagione turistica dove in tutta l’area del Circeo si prevede il pienone. Il sentiero si trova sulla strada litoranea che costeggia la spiaggia di Sabaudia, uno degli arenili liberi più belli e più grandi d’Italia.

Stretto da due ville, è l’unico accesso alla spiaggia ombroso e dotato di scalini di pietra, mentre altrove si usano passerelle di legno in cattivo stato.

Per questo da anni è usato da anziani e famiglie con bambini, ma si è anche rivelato di grande utilità per agevolare l’arrivo dei soccorritori con barelle.

L’uso pubblico è talmente notorio, che nelle vicinanze vi è una fermata dell’autobus locale. Ora che il passaggio è chiuso, un lungo tratto di spiaggia aperto al pubblico diventa di fatto inaccessibile. Venendo dal Monte Circeo, c’è infatti ben più di un chilometro fra un precedente sentiero disagevole fra le dune e la successiva scala di legno che porta ad alcuni stabilimenti balneari” (ADN Kronos 18.4.2021);

“Impedire l’accesso a un luogo che prima era di tutti, è come una censura”. La pensa così Dacia Maraini sul Sentiero Moravia, intitolato idealmente all’uomo con cui ha condiviso una parte della sua vita” (Luna Notizie 5.5.2021).

  • Sebbene negli atti di proprietà la servitù di passaggio possa essere indicata come destinata a soddisfare i diritti dei soli proprietari frontisti, in realtà l’utilizzo che ne è seguito, nel rispetto della volontà del proprietario Moravia, è stato collettivo e indistinto e protratto, peraltro, per il tempo necessario all’usucapione.

Come peraltro affermato dal Comune nel provvedimento impugnato laddove richiama immagini di repertorio consultabili sugli strumenti cartografici disponibili sul web.

D’altronde costituisce principio generale che sussiste servitù di uso pubblico nel caso in cui del bene che abbia un’intrinseca idoneità ad essere utilizzato da parte di una collettività, se ne configuri un uso a carattere generale per un periodo prolungato nel tempo. Ai fini della costituzione su di un’area privata, di una servitù di uso pubblico, per effetto del passaggio esercitato da lunghissimo tempo, è quindi necessario che l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone, per soddisfare un interesse generale.

Nel provvedimento impugnato, l’Amministrazione richiama Anche appropriatamente la sentenza della Corte di Cassazione del 7.5.2020 in cui è ribadito che “le condotte impeditive dell’uso pubblico del Demanio marittimo, sanzionate dall’art. 55 del codice della navigazione, possono incidere anche sulle servitù di pubblico passaggio, costituite attraverso l’utilizzazione da parte della collettività degli accessi all’area demaniale marittima protrattasi per il tempo necessario all’usucapione»; è consolidato il principio della Corte di Cassazione in base al quale, “…affinché un’area privata possa ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio, è necessario che l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene che si pretende gravato..”.

Inoltre, sul tema la giurisprudenza, questa volta penale, ha affermato che “Il reato di impedimento dell’uso pubblico di spazio demaniale previsto dall’ art. 1161 cod. nav. è integrato anche dall’esecuzione in una zona di proprietà privata di opere che abbiano quale caratteristica precipua quella di escludere o limitare l’uso pubblico del bene demaniale, dovendo accertarsi in tale caso se sussista un diritto collettivo pubblico oppure un diritto reale di godimento ex art. 825 c.c. e il contenuto di tali diritti, che possono costituirsi anche per usucapione o per effetto di passaggio esercitato ab immemorabili o per dicatio ad patriam. (Fattispecie di apposizione di cancello idoneo a rendere difficoltoso l’accesso al mare)” (Cassazione penale, sez.N. 00511/2022 REG.RIC. III, 21/11/2019, n. 2205).

  • Infine, ritiene il Collegio che il richiamo alle sentenze di questo Tribunale nn.3/22 e 648/22 contenuto nel provvedimento va evidentemente riferito ai principi e agli obiter dictum in esse contenuti, in particolare al principio dell’accessibilità pubblica alla battigia e al mare.

E’ di intuitiva evidenza come intorno a questo tema ruotino molti istituti giuridici ai quali il provvedimento ritiene legittimamente di conformarsi.

In ogni caso, il provvedimento, a prescindere dal richiamo a tali sentenze, è sufficientemente e adeguatamente motivato e sostenuto con riguardo alla necessità di rimediare alla illegittima chiusura e alle conseguenti situazione di pericolo per la collettività che ne discendono.

  • Va ribadito, che l’efficacia del provvedimento si è conclusa il 20.9.2022 e che per il futuro l’Amministrazione dovrà adottare atti di gestione ordinaria anche perché l’accesso al demanio non può e non deve prevedere limiti temporali o di orario.
  • In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento.
  • Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina

(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 511/22, lo rigetta.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

XXXXXXXXXXX Presidente

Ivo Correale, Consigliere

 

 

  1. 00511/2022 REG.RIC.

xxxxxxxx Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

xxxxxxxxxxxx

IL PRESIDENTE

xxxxxxxxxxxxxxxx

IL SEGRETARIO

 

 

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