Statuto

Statuto

Art.1° – Denominazione – sede – durata

E’ costituita in San Felice Circeo un’Associazione denominata “Il Fortino”, avente durata a tempo indeterminato.

Art. 2° – Finalità

L’Associazione – apartitica e senza scopo di lucro – intende operare per la salvaguardia, la protezione e l’uso ottimale del patrimonio naturale, paesaggistico, culturale, architettonico e archeologico del Circeo.

    A tal fine si propone di:

  • Individuare ed analizzare le problematiche legate al corretto uso del territorio e del suo patrimonio, sensibilizzando su ciò la collettività, le Autorità, gli Enti competenti, le forze politiche;
  • Promuovere iniziative di carattere educativo tendenti a sviluppare il senso di responsabilità e l’impegno personale e collettivo nei confronti del proprio habitat affinché, attraverso la conoscenza ed il rispetto delle bellezze naturali, venga favorito un equilibrato rapporto uomo – ambiente;
  • Appoggiare attività che, in linea con quanto sopra esposto, consentano di migliorare la ricettività turistica elevandone la qualità;
  • Aderire ad iniziative promosse da altri enti aventi analoghe finalità;
  • Favorire il recupero delle tradizioni locali ed incentivare ogni libera forma di espressione creativa che sia di beneficio per la collettività;
  • Appoggiare ogni iniziativa che sia in accordo con quanto indicato nei punti precedenti;
  • Operare con criteri improntati all’etica, al rispetto della libertà, al senso civico, mettendo da parte ogni interesse personale.

Art. 3° – Mezzi

Le entrate dell’Associazione provengono da:

  • Quote sociali ed eventuali contributi straordinari dei soci;
  • Eventuali contributi ottenuti da pubbliche Amministrazioni, Enti vari o privati;

Art. 4° – Soci

Possono essere ammessi come soci i cittadini italiani e stranieri nelle seguenti categorie:

  • Aderenti: coloro che, condividendo gli scopi perseguiti dall’Associazione, chiedano di farne parte;
  • Effettivi: coloro che, partecipando già attivamente alla vita ed alle iniziative dell’Associazione, chiedano di divenire soci effettivi al Comitato Direttivo, il quale ha facoltà di decidere in merito;
  • Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione;
  • Onorari: coloro che, avendo particolari meriti nei confronti dell’Associazione, il Comitato Direttivo consideri di particolare prestigio.

Il diritto di voto spetta ai soci fondatori ed a quelli effettivi.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote di associazione nelle misure che verranno fissate di anno in anno dal Comitato Direttivo, ad esclusione dei soci onorari che ne sono esenti.

Art. 5° – Ammissione dei soci

L’aspirante socio deve sottoscrivere apposita domanda di ammissione nella quale dichiara di essere a conoscenza dello Statuto, obbligandosi ad osservarlo.

Tale domanda va rivolta al Comitato Direttivo, il quale ha facoltà di decidere in merito.

Art. 6° – Esclusione dei soci

La qualità di socio si perde:

  • Per morosità;
  • Per dimissioni;
  • Per radiazione pronunciata per gravi motivi dal Comitato Direttivo.

I soci possono recedere dall’Associazione rassegnando per iscritto le dimissioni.

Il recesso ha decorrenza a tutti gli effetti dall’esercizio successivo a quello della richiesta.

Art. 7° – Organi

Gli Organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei soci;
  • Il Comitato Direttivo
  • La Commissione di controllo.

Tutte le cariche sociali sono completamente gratuite ed elettive ed hanno la durata di tre anni. Vi possono accedere i soci aventi diritto al voto.

Ogni socio non può ricoprire più di una carica sociale ed è rieleggibile.

Art. 8° – Assemblee dei soci

L’Assemblea dei soci è costituita da tutte le categorie dei soci.

Le sue deliberazioni, adottate in conformità alle norme del presente Statuto, obbligano i soci di tutte le categorie, nonché i dissenzienti e gli assenti, anche se a questi ultimi non notificate.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 9° – Assemblee ordinarie

Le Assemblee ordinarie vengono indette dal Comitato Direttivo almeno una volta all’anno.

Le convocazioni vanno inviate con quattro settimane di anticipo allegandovi l’ordine del giorno.

Rientrano nelle competenze delle Assemblee ordinarie:

  • Approvazione dei bilanci annuali consuntivi e preventivi;
  • Nomina dei componenti il Comitato Direttivo
  • Nomina dei componenti la Commissione di controllo;
  • Collaborazione alle attività del Comitato Direttivo;
  • Discussione die singoli temi all’ordine del giorno.

Art. 10° – Assemblee straordinarie

Le assemblee straordinarie possono essere convocate in ogni momento su richiesta di un quinto dei soci aventi diritto di voto, quando se ne ravvisi l’opportunità o la necessità.

Art. 11° – Compiti all’interno delle Assemblee

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente, designato dall’Assemblea stessa.

Funge da Segretario nelle Assemblee il Segretario del Comitato Direttivo.

I verbali delle assemblee, redatti a cura del Presidente e del Segretario, saranno trascritti su apposito libro sociale.

Art. 12° – Deliberazioni assembleari

Le Assemblee deliberano validamente quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, tanto in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza semplice dei voti presenti o rappresentati.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l’Assemblea.

Art. 13° – Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è costituito da cinque associati con diritto al voto, i quali sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo, nella prima riunione elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente ed i Vice Presidenti del Comitato Direttivo presiedono di diritto anche l’Associazione.

Art. 14° – Poteri e compiti del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo, salvo quanto non espressamente riservato dallo Statuto all’Assemblea dei soci, è investito di tutti i poteri per la gestione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Il Comitato Direttivo può inoltre provvedere all’emanazione di norme regolamentari per l’attuazione dello Statuto e delle deliberazioni assembleari, nonché per disciplinare lo svolgimento delle attività sociali e per quant’altro previsto nello Statuto.

Art. 15° – Convocazione del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è convocato su invito del Presidente presso la sede sociale o altrove.

L’avviso di convocazione dovrà essere consegnato o spedito almeno quattro giorni prima della data della riunione.

Art. 16° – Deliberazioni del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza deli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

I verbali delle riunioni, redatti a cura del Presidente della seduta e del Segretario, da essi controfirmati, vengono trascritti in apposito libro sociale.

Art. 17° – Subentro a cariche sociali

Nel caso in cui si rendano vacanti per dimissioni, decadenza o altra causa, alcuni posti del Comitato Direttivo, lo stesso provvede:

  1. Alle nomine sostitutive per cooptazione, se i posti resisi vacanti non superano la metà dei componenti il Comitato Direttivo. I sostituti restano in carica sino alla successiva Assemblea che potrà ratificare la nomina per il residuo periodo del triennio in corso;
  2. A convocare sollecitamente l’Assemblea dei soci per l’integrazione o il rinnovo del Comitato Direttivo, se i posti resisi vacanti superano la metà dei componenti.

Se vengono a mancare, per dimissioni o decadenza, i due terzi dei componenti, dovrà rieleggersi l’intero Comitato Direttivo, convocandosi sollecitamente l’Assemblea.

I membri del Comitato Direttivo che manchino a quattro o più sedute consecutive, decadono dall’incarico.

Art. 18° – Poteri e firma di rappresentanza dell’Associazione

La facoltà di firma e di rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente e, in caso di impedimento, al Vice Presidente designato.

Il Presidente rappresenterà validamente l’Associazione in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere, il quale ha i poteri di firma disgiunta dal Presidente e dai Vice Presidenti per compiere tutte le operazioni di pagamento e riscossione.

Delle passività dell’Associazione risponde unicamente il patrimonio societario. È quindi esclusa ogni garanzia personale.

Art. 19° – Commissione di controllo

La commissione di controllo è composta da due revisori contabili eletti dall’Assemblea dei soci.

Nello svolgimento dei suoi compiti opera con gli stessi diritti e doveri ed in analogia a quanto previsto dal Codice Civile.

I revisori partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo e predispongono una loro relazione sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Comitato stesso, da sottoporre all’Assemblea dei soci.

Art. 20° – Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione ha durata illimitata.

Essa si scioglierà solo in caso di impossibilità di svolgimento degli scopi per i quali è stata costituita.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale verrà destinato ad un’istituzione avente fini analoghi a quelli dell’Associazione, precedentemente scelta collegialmente dai soci fondatori.

Con la perdita di appartenenza, cessa anche ogni diritto al patrimonio dell’Associazione.

Art. 21 ° –

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto di applicano le disposizioni di legge in materia.

La battera